Regolamento d'Istituto

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Aggiornato dal Consiglio di Istituto in data 16 novembre 2017 (delibera n.80)

TITOLO I

Art. 1. Regole generali

1. La presenza degli studenti è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività che vengono svolte nel contesto della programmazione didattica.
2. Per nessun motivo gli studenti possono allontanarsi dall'istituto durante le ore di lezione e durante l'intervallo.
3. Durante le lezioni, gli studenti possono allontanarsi dall’aula solo in via eccezionale, uno alla volta ed esclusivamente se autorizzati dall’insegnante dell’ora e devono rimanere in classe durante il cambio dell’ora. I docenti, a loro volta, devono effettuare il cambio di classe nel più breve tempo possibile.
4. La legge vieta di fumare all'interno della scuola e nelle aree esterne di pertinenza dell’Istituto.
5. Gli studenti devono mantenere un comportamento educato verso tutti i docenti e i non docenti, i quali hanno il diritto e il dovere di intervenire in qualsiasi momento a tutela della disciplina e della buona educazione.
6. Gli studenti devono evitare di sporcare e di gettare rifiuti nei locali interni ed esterni alla scuola. Ogni danno causato al materiale e all'arredo scolastico sarà considerato mancanza disciplinare e dovrà essere risarcito. I danni dei quali non si conosce l’autore potranno essere risarciti dalla classe o dal corso o da tutti gli studenti secondo quanto stabilito anche dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”.
7. Al termine delle lezioni gli studenti devono lasciare le aule in ordine, senza abbandonare per terra, sui davanzali, sui tavoli o sotto i banchi, cartacce e rifiuti vari. Qualora una classe lasci abitualmente la propria aula in disordine, la stessa potrà essere chiamata a collaborare al ripristino delle condizioni iniziali di pulizia. Lo stesso rispetto deve essere portato nelle aule comuni.
8. Nelle aule durante le ore di lezione è vietato usare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici a tutto il personale e agli allievi. Qualora uno studente venga sorpreso da un docente ad usare il telefono cellulare in luogo e in orario vietati, deve consegnare il telefono al docente che a sua volta lo consegnerà al Dirigente Scolastico, che avvertirà la famiglia dell’interessato se minorenne. L’utilizzo del cellulare, inoltre, può configurarsi come violazione di alcuni dei doveri degli studenti individuati dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, e cioè:
1.    assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1)
2.    tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all’art. 1 dello “Statuto” (comma 3)
3.    osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4). Pertanto le sanzioni disciplinari da irrogare saranno individuate di volta in volta in coerenza con il “Codice Disciplinare” di cui al Titolo II del presente Regolamento.
9. La comunicazione tra le famiglie e i propri figli durante le ore di lezione può avvenire, per gravi ed urgenti motivi, solamente tramite la presidenza e la segreteria didattica.
10. Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento dell’attività didattica vige anche per i docenti che hanno la responsabilità professionale e deontologica di garantire il sereno e proficuo svolgimento delle lezioni e di offrire agli alunni un modello di riferimento esemplare.
11. La scuola non risponde di eventuali smarrimenti di denaro e di oggetti di valore lasciati incustoditi.

Art. 2. Le assenze

1.    Le richieste di giustificazione delle assenze degli studenti minorenni devono essere motivate e firmate dai loro genitori, quelle dei maggiorenni possono essere firmate direttamente dagli studenti.
2.    Per le giustificazioni deve essere utilizzato soltanto l'apposito libretto, sul quale va depositata, al momento dell'iscrizione, la firma dei genitori degli alunni minorenni che intendono firmare le successive giustificazioni.
3.    La scuola può ritenere non giustificate le assenze i cui motivi sembrino irrilevanti o inattendibili; in tale caso deve informare la famiglia o chi ne fa le veci, che ha il diritto di essere udita/o per fornire ulteriori elementi di giudizio.
4.    Il libretto contiene ventuno giustificazioni per l’assenza di uno o più giorni consecutivi. A partire dal ventunesimo periodo l’assenza potrà essere giustificata solo in Presidenza dal genitore dell’alunno minorenne o dall’alunno maggiorenne. Per assenze superiori ai cinque giorni consecutivi per motivi di salute è necessario presentare il certificato medico. Per assenze superiori ai cinque giorni consecutivi per motivi diversi da quelli di salute è necessario che la famiglia avverta preventivamente il Dirigente Scolastico e che uno dei genitori accompagni personalmente lo studente il giorno del rientro.
5.    In caso di assenza per qualunque motivo di uno o più docenti che non sia possibile sostituire tempestivamente, oppure in caso di emergenza, la Presidenza si riserva di far entrare gli studenti nelle ore successive alla prima o di farli uscire in anticipo avvertendo preventivamente i genitori.
6.    In occasione di eventuali astensioni collettive dalle lezioni la famiglia degli studenti minorenni è tenuta a presentare sul libretto una dichiarazione da cui risulti che è informata dell’assenza. Di tale dichiarazione la scuola prenderà atto.
7.    Ogni allieva/o riceverà nel corso dell’ anno scolastico solo un libretto per le giustificazioni. In caso di smarrimento del libretto l'alunno dovrà richiedere per iscritto un secondo libretto in Presidenza e versare il contributo di 6 euro. Le richieste di giustificazione precedentemente utilizzate saranno sottratte al nuovo libretto.
8.    È rigorosamente vietato manomettere il libretto personale.

Art. 3. I ritardi, le entrate posticipate e le uscite anticipate

1.    Gli studenti entrano nella scuola nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Il docente della prima ora di lezione potrà giustificare eventuali ritardi, non superiori a 5 minuti oltre il suono della seconda campanella, non abituali e dovuti a cause eccezionali. In caso di ritardo superiore gli alunni entreranno in classe all'inizio dell'ora successiva e dovranno giustificare il ritardo di un'ora il giorno seguente.
2.    Il ritardo abituale di 5 minuti potrà essere equiparato a un ritardo superiore a discrezione del consiglio di classe.
3.    È prevista deroga a quanto affermato dal comma precedente per gli studenti pendolari, previa documentazione dell’orario dei mezzi pubblici presentata al Dirigente Scolastico.
4.    Tutte le entrate posticipate e le uscite anticipate devono essere autorizzate dalla Presidenza.
5.    Il libretto contiene otto permessi di ingresso posticipato e otto di uscita anticipata.
6.    Lo studente minorenne che avesse terminato i permessi di entrata posticipata potrà essere ammesso in istituto dalla Presidenza solo se accompagnato da un genitore.
7.    Le richieste di entrata posticipata o di uscita anticipata dovute a visite mediche specialistiche debitamente documentate non saranno computate tra gli otto permessi consentiti.
8.    Non è consentito fruire nella stessa giornata di un permesso di entrata posticipata e di uscita anticipata.
9.    Gli ingressi posticipati sono di norma possibili solo per la prima ora di lezione. Non sono ammessi ingressi dopo la seconda ora di lezione, esclusi casi eccezionali e documentati.
10. Le uscite anticipate sono di norma possibili solo per l'ultima ora di lezione. Non sono ammesse uscite anticipate prima della penultima ora di lezione, esclusi casi eccezionali e documentati.
11. Agli studenti minorenni è consentita l'uscita anticipata solo in presenza del genitore provvisto di documento di identità o eccezionalmente di altra persona maggiorenne, munita di delega scritta del genitore depositario della firma e di documento di identità.
12. In casi eccezionali si può ammettere l’uscita del minorenne senza accompagnamento, previa telefonata alla famiglia per autorizzazione o dichiarazione scritta del genitore con cui si solleva la scuola da ogni responsabilità.

TITOLO II

Codice disciplinare degli studenti

Premessa

Uno dei fondamentali compiti della scuola è educare alla cittadinanza responsabile e alla legalità e ogni azione disciplinare deve ispirarsi a questa finalità. Il presente regolamento si basa sui principi stabiliti dal DPR 249/1998 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e dal DPR 235/2007 (Nuovo Statuto delle Studentesse e degli Studenti), che all’art. 3 assegna alle singole Istituzioni scolastiche il compito di individuare i comportamenti delle studentesse e degli studenti che si configurino come infrazione dei loro doveri, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e le procedure di applicazione.
Nell’irrogare le sanzioni occorre:
1.    essere tempestivi, per coniugare motivazione ed efficacia;
2.    ispirarsi ai principi della finalità educativa, della responsabilità individuale, della trasparenza, della proporzionalità della riparazione del danno, della gradualità;
3.    tenere conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle sue conseguenze;
4.    mirare al recupero e/o al reinserimento dell’alunno nella comunità scolastica, al rafforzamento del suo senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 1. Doveri e mancanze disciplinari

a.    DOVERE: frequentare regolarmente i corsi ed assolvere con assiduità agli impegni di studio
MANCANZE DISCIPLINARI:
1.    elevato numero di assenze non giustificate da gravi e documentati motivi
2.    assenze ingiustificate
3.    assenze "strategiche"
4.    ritardi e uscite anticipate oltre il consentito (non documentate)
5.    ritardi al rientro intervalli o al cambio di ora
6.    sostare nei corridoi e sulle scale antiincendio
b. DOVERE: rispettare il personale della scuola e i compagni, anche a livello formale, come se stessi
MANCANZE DISCIPLINARI:
1.    insulti, termini volgari e offensivi nei confronti del personale docente e non docente e dei compagni di scuola
2.    atti o parole volutamente tese a emarginare altri studenti
3.    interventi deliberatamente inopportuni durante le lezioni
4.    interruzioni continue del ritmo delle lezioni
5.    alterazione dei risultati scolastici
6.    falsificazione di firme
7.    utilizzo del telefono cellulare durante le ore di lezione
8.    utilizzo di videofonini e dispositivi elettronici nella scuola
9.    mancato rispetto del materiale altrui
10.    mancato rispetto del divieto di fumo nei locali della scuola e negli spazi cortivi non consentiti
c. DOVERE: utilizzare correttamente le strutture, il materiale, le attrezzature e i sussidi didattici, nel rispetto delle disposizioni organizzative dettate dal Regolamento d'Istituto, dai regolamenti specifici e dagli insegnanti, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; avere cura dell’ambiente scolastico.
MANCANZE DISCIPLINARI:
• sporcare e/o danneggiare e/o sottrarre attrezzature, suppellettili dagli ambienti della scuola
d. DOVERE: osservare le disposizioni di sicurezza
MANCANZE DISCIPLINARI:
• creare pericoli per la propria e altrui incolumità fisica

Art. 2. Sanzioni

1. PRINCIPI GENERALI
A. In presenza dell'irrogazione di una delle seguenti sanzioni, può essere stabilito anche l'abbassamento del voto di condotta, a discrezione del Consiglio di Classe e secondo i criteri presenti nel POF.
B. La convocazione dei genitori non si configura mai come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di ricerca di una concreta strategia di recupero.
C. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
D. Le sanzioni sono applicabili anche per comportamenti durante attività didattiche quali uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, corsi extracurricolari tenute fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico.
E. Il Consiglio di Classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; b) collaborazione con il personale ausiliario; C) attività di volontariato; D) collaborazione al funzionamento delle strutture scolastiche.
F. Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

2. TIPOLOGIA DELLE SANZIONI
a. Richiamo verbale
b. Lavoro mirato da svolgere a casa
c. Riflessione guidata sotto l’assistenza di un docente
d. Lavoro mirato da svolgere in classe, specialmente sulle disposizioni di legge e su nozioni di educazione civica
• Gli studenti possono essere oggetto delle sanzioni 1¬4 in presenza di comportamenti non corretti, ma occasionali, non gravi e non intenzionali. Il richiamo verbale, che di per sé non è una sanzione, può costituire, però, un precedente per l’irrogazione di una ammonizione scritta.
e. Ammonizione scritta da parte del Docente sul libretto personale dello studente
f. Ammonizione scritta da parte del Docente e/o del Dirigente scolastico sul registro di classe con comunicazione alla famiglia dei minorenni o telefonicamente o sul libretto personale dello studente.
• Gli studenti possono essere oggetto delle sanzioni 5 e 6 in presenza di comportamenti non corretti, non gravi, ma intenzionali e/o iterati.
g. Esclusione dalle visite guidate.
h. Esclusione dai viaggi di istruzione.
• Gli studenti possono essere oggetto delle sanzioni 7 e 8 in presenza di comportamenti scorretti, intenzionali e/o iterati, che si configurino come infrazioni ai doveri di cui ai punti b), c), d)
i. Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni.
j. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a cinque giorni.
k. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.
l. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni.
• Gli studenti possono essere oggetto delle sanzioni 9¬12 in presenza di comportamenti gravemente scorretti, intenzionali e/o iterati, che si configurino come atti di bullismo, anche verbale, mancato rispetto della dignità delle persone, grave infrazione delle regole della convivenza civile.
m. Sospensione dalle lezioni oltre quindici giorni.
n. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i quindici giorni.
• Gli studenti possono essere oggetto delle sanzioni 13¬14 in presenza di atti di indisciplina gravissimi, che non solo si configurino come atti di bullismo, mancato rispetto della dignità delle persone, grave infrazione delle regole della convivenza civile, ma che rappresentino anche un rischio per l’incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.
o. allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dagli scrutini finali e dall’Esame di Stato
• Tale sanzione, estrema, si applica nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, e comunque connotati da particolare gravità tali da ingenerare un elevato allarme sociale ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.
? È sempre offerta allo studente la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 3. Irrogazione delle sanzioni

1.    Il personale della scuola ha il dovere di segnalare tempestivamente le mancanze disciplinari al Dirigente Scolastico.
2.    Il Dirigente Scolastico, considerata l’entità della mancanza, valuterà l’opportunità di richiamare l’allievo verbalmente o per iscritto, oppure di convocare il Consiglio di classe per l’eventuale irrogazione di una sanzione più grave.
3.    Nessun allievo potrà essere sottoposto a sanzione senza aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni, verbalmente o per iscritto, e comunque da riportare sul verbale del Consiglio di Classe se convocato dal Dirigente. Se l’allievo è minorenne, alla riunione del Consiglio di Classe è opportuna la presenza dei genitori. La convocazione dello studente e dei suoi genitori può avvenire tramite lettera raccomandata a mano oppure fonogramma nei casi più urgenti. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.
4.    Le sanzioni di cui all’art. 2, punti “a¬f” sono irrogate dai docenti coinvolti e/o dal Dirigente Scolastico. Le sanzioni di cui all’art. 2, punti “g¬l” sono irrogate dal Consiglio di Classe. Le sanzioni di cui all’art. 2, punti “m¬o” sono irrogate dal Consiglio di Istituto.
5.    Se la mancanza disciplinare avviene nel corso dell’Esame di Stato, l’organo competente ad irrogare la sanzione è la Commissione d’esame.
6.    In caso di sanzione con sospensione o allontanamento il Dirigente Scolastico ne darà comunicazione scritta ai genitori dello studente minorenne o allo studente maggiorenne; in essa sarà specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.
7.    Contro le sanzioni disciplinari di cui all’art. 2, comma 2, lettere f¬o, è possibile l’appello da parte di chi vi abbia interesse all’Organo di Garanzia della scuola, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della sanzione stessa. In caso di presentazione di ricorso, l'esecuzione della sanzione e/o del provvedimento alternativo è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello, che avverrà entro quindici giorni.

Art. 4. Organo di garanzia
1.    L’Organo di Garanzia della scuola è designato dal Consiglio di Istituto ed è costituito dal Dirigente Scolastico, da un docente, da uno degli studenti eletti in consiglio di istituto, da uno dei genitori eletti in consiglio di istituto. Nel caso in cui qualcuno sia coinvolto nel procedimento disciplinare, il Consiglio di Istituto procederà alla nomina di sostituti.
2.    Il rinnovo dell’Organo di Garanzia ha cadenza annuale.


TITOLO III

Formazione classi

Art 1. Criteri formazione classi

L’assegnazione degli allievi iscritti al primo anno di corso alle sezioni di diverso indirizzo previste dall’Istituto sarà attribuita ed operata sulla base della scelta degli studenti stessi al momento dell’iscrizione. Qualora ciò non sia possibile, si terrà conto di tutti gli elementi utili in possesso della scuola (indicazione di un’eventuale seconda scelta, richiesta di frequenza con compagni delle medie, etc) per permettere un inserimento ed un corso di studi consono e favorevole allo studente. Nell’attribuzione della sezione si cercherà di uniformare ed equiparare al massimo – laddove possibile – le classi rispetto:
a. al numero degli studenti per classe
b. ai giudizi di ammissione delle scuole medie
c. al sesso degli studenti
d. al numero di studenti stranieri, ripetenti, diversamente abili rispetto al gruppo classe.

1. ALUNNI NON PROMOSSI
A. Gli studenti non promossi di qualunque anno di corso hanno diritto a non iscriversi nella sezione di provenienza.
B. Possono esprimere la preferenza per un’altra sezione. Saranno accontentati compatibilmente con le disponibilità di posti e le dinamiche della classe richiesta.

2. CRITERI PER L’AMMISSIONE DI STUDENTI INTERNI A CLASSI DI INDIRIZZO DIVERSO RISPETTO A QUELLO FREQUENTATO PRECEDENTEMENTE
L’accesso ad un corso diverso è DI NORMA SEMPRE POSSIBILE per gli studenti del primo anno che, seppur promossi (con o senza riserve), ritengano di aver effettuato una scelta errata nell’indirizzo di studi.
È scontata comunque la richiesta di un parere CONSULTIVO del Consiglio di Classe di partenza come di quello di accoglienza. Se il passaggio avviene da un corso tradizionale ad uno sperimentale, lo studente dovrà superare un esame integrativo per essere ammesso nel corso richiesto.
A. Il cambio di indirizzo di studio dal II al III anno è DI NORMA CONCESSO liberamente poiché si tratta di un passaggio da un ciclo ad un altro. La richiesta di cambiamento dovrà peraltro essere supportata da MOTIVATE RAGIONI. Sarà VINCOLANTE il giudizio favorevole del Consiglio di Classe ricevente, mentre il Consiglio di Classe di partenza potrà esprimere un parere consultivo. Nel passaggio da un corso tradizionale ad uno sperimentale e da una sperimentazione ad un’altra, costituirà necessariamente un FATTORE DETERMINANTE il superamento delle prove integrative per tutte le discipline nuove per il candidato.
B. Infine, le richieste di cambio di indirizzo dal III al IV anno e dal IV al V anno di corso saranno DI NORMA RESPINTE, salvo eccezioni.

3. CRITERI PER L’AMMISSIONE DI STUDENTI ESTERNI ALLA FREQUENZA DEI CORSI DELL’ISTITUTO E CONSEGUENTE ASSEGNAZIONE DI UNA SEZIONE
A. Gli studenti esterni sono DI NORMA AMMESSI alla frequenza di QUALSIASI anno di studio, PREVIO ESAME DI AMMISSIONE, qualora vi siano materie nuove rispetto al corso di studi frequentato precedentemente. Presumibilmente tali studenti saranno inseriti nella classe con il minor numero di studenti e, nel caso in cui provengano da un corso di studi differente, si opterà per il loro inserimento in una sezione tradizionale, salvo richiesta specifica e motivata di una particolare sperimentazione.
B. VINCOLI all’ammissione di studenti esterni saranno:
1.    la data della richiesta di inserimento, che dovrà essere effettuata entro il mese di gennaio,
2.    il corso di studi di provenienza, che dovrà essere possibilmente di tipo liceale,
3.    il parere del Consiglio di Classe ricevente.

4. CRITERI PER L’AMMISSIONE E L’INSERIMENTO DI STUDENTI STRANIERI DA POCO GIUNTI IN ITALIA AI CORSI DELL’ISTITUTO E CONSEGUENTE ASSEGNAZIONE DELLA SEZIONE
Gli studenti stranieri saranno ACCOLTI SENZA RISERVE se per età anagrafica rientrano nella scolarità obbligatoria e, negli altri casi, DI NORMA ACCETTATI. Per TUTTI si ipotizza comunque un iter che prevede un periodo di accoglienza di circa 4 settimane (eventualmente con la collaborazione di mediatori culturali). Un successivo colloquio con i docenti della classe ricevente confermerà l’assegnazione definitiva alla classe o, viceversa, solleciterà e indirizzerà gli studenti ad un eventuale riorientamento.

5. SOPPRESSIONE DI UNA CLASSE ¬CRITERI PER LO SMEMBRAMENTO E CONSEGUENTE FUSIONE  CON ALTRA CLASSE
Nell’eventualità di soppressione di una classe, si seguiranno di volta in volta i seguenti criteri elencati: 

a)    Sciogliere preferenzialmente classi problematiche

b)    Evitare il disagio del maggior numero possibile di studenti

c)    Salvaguardare la continuità didattica

d)    Salvaguardare gli studenti diversamente abili

e)    SE POSSIBILE, ACCORPARE.


TITOLO IV

Prevenzione e contrasto di "BULLISMO E CYBERBULLISMO”

Art 1. Premessa


La realtà del bullismo è, da tempo, ampiamente diffusa nella scuola, anche se a volte sottovalutata o taciuta; essa si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti. E' sempre più evidente l’importanza  di  intervenire  con urgenza, per migliorare il clima relazionale all’interno delle istituzioni scolastiche, elemento che presenta il presupposto ineludibile di ogni azione educativa. Il fenomeno va inquadrato all’interno delle prospettive sociologiche e psicologiche, che caratterizzano gli adolescenti dei nostri giorni, sempre più annoiati, spesso aggressivi, ma anche emozionalmente molto fragili e bisognosi di protezione, poiché, spesso, abbandonati a sé stessi e privi dei necessari  punti  di  riferimento.  Insomma,  soggetti che,  secondo  gli   studiosi, presentano nello stesso tempo le caratteristiche dei prepotenti e delle vittime. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso i mezzi elettronici come e-mail, facebook, twitter… e l’uso degli smartphone. Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità, visto il dilagare di casi di cronaca da cui traspare un’emergenza talvolta sottovalutata.


Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:
•    dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
•    dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di  indirizzo  generali  ed  azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
•    dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
•    dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
•    dalla direttiva MIUR n.1455/06;
•    Linee di orientamento MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto  al bullismo e al cyberbullismo.
•    dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
•    dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
•    dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
•    dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

Art 2. Attività di prevenzione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:
•    individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
•    coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
•    prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
•    promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
•    favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
•    prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:
•    promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
•    coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
•    si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
•    cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.

IL COLLEGIO DOCENTI:
•    promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:
•    pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
•    favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie
propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE:
•    intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
•    valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI:
•    partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
•    sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
•    vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
•    conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
•    conoscono il codice di comportamento dello studente;
•    conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI:
•    sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
•    imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano.
•    non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire - mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
•    durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Art 3. Provvedimenti disciplinari

MANCANZE DISCIPLINARI
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:
•    la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
•    l’intenzione di nuocere;
•    l’isolamento della vittima.
Rientrano nel Cyberbullismo:
•    Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
•    Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
•    Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
•    Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
•    Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
•    Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
•    Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.
•    Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

SANZIONI DISCIPLINARI
L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati in base alla gravità dell'episodio; in particolare saranno previsti interventi di tipo educativo quali:
•    incontri con gli alunni coinvolti
•    discussioni in classe
•    responsabilizzazione degli allievi
•    sportello di supporto psicologico
Misure disciplinari:
•    Lettera disciplinare ai genitori
•    Copia nel fascicolo
•    Lettera di scuse da parte del bullo
•    Compito sul bullismo
•    Sospensione dalle lezioni in base alla gravità del fatto
•    Allontanamento dalla scuola in caso di recidiva grave (come da Regolamento d’Istituto, Titolo II, “Codice Disciplinare degli Studenti”, art. 2, comma n).