Regolamento sul divieto di fumo nelle strutture e nei locali dell'IIS Einstein


Art. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:
1.    dell'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
2.    del Decreto Legislativo 626/1994
3.    del Decreto Legislativo 81/2008
4.    dell’art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
5.    della L. 3/2003, art. 51 Tutela della salute dei non fumatori
6.    del D.L. 09/2013 n. 104, art. 4 Tutela della Salute nelle Scuole

Art. 2. FINALITÀ La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al ben-essere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:
1.    prevenire l’abitudine al fumo
2.    incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
3.    garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
4.    proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
5.    promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute
6.    favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
7.    fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.
Art. 3. LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali delle due sedi associate dell’IIS Einstein e precisamente: atri, ingressi, corridoi, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, uffici, archivi, biblioteche, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per riunioni, auditorium, teatrino, bagni. Il divieto è esteso anche alle aree all’aperto che sono di pertinenza dell’istituto, in particolare sulle scalinate di accesso, nei cortili, nei parcheggi e nelle strutture sportive. In tali locali e aree esterne saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa delibera di approvazione, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.
Art. 4. USO DELLA SIGARETTA ELETTRONICA
Nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto è consentito l’uso delle sigarette elettroniche. Non è, tuttavia, ammesso utilizzare la sigaretta elettronica nei locali chiusi della scuola.
Art. 5. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuna delle due sedi, con i seguenti compiti:
1.    vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
2.    vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l’apposita modulistica
3.    notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare
Art. 6 . SANZIONI E MULTE Coloro che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati secondo il codice disciplinare di cui al Titolo II del “Regolamento d’Istituto”. Inoltre, potrebbero essere sottoposti al pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
Si ricorda che, poiché al personale dell’ISA è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato , come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate ) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo ).
I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso le segreterie didattiche delle due sedi.
Art. 7. NORMA FINALE Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.